
SPEA INDUSTRIA 4.0
I tester SPEA e il piano Transizione 4.0 – Benefici fiscali clienti SPEA
Rif.to Legge di Bilancio anno 2021 – art. 1 co. 1054 – 1058 della L. 178/2020
Acquistando un Tester SPEA si può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Transizione 4.0, destinate agli investimenti in prodotti per l’innovazione tecnologica, con un notevole vantaggio economico.
Questa Nota Informativa ha lo scopo di illustrare:
- quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2021;
- quali sono le caratteristiche dei Tester SPEA che lo rendono un bene per il quale è possibile usufruire dei benefici fiscali previsti da Transizione 4.0;
- quali passi deve intraprendere il Cliente che acquista un Tester SPEA per usufruire dei benefici fiscali.
1) Quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2021?
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto le seguenti agevolazioni sotto forma di credito d’imposta, per gli anni 2021 e 2022:
A. Acquisto beni materiali e immateriali nuovi “Ordinari” (non 4.0)
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- sono agevolabili tutti gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
- il bene deve essere acquistato entro il 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato da SPEA e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
- il bene può essere acquistato anche tramite società di leasing.
B. Acquisto beni materiali nuovi “Industry 4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla Legge 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- il bene deve essere acquistato entro il 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato da SPEA e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
- il bene può essere acquistato anche tramite società di leasing.
C. Acquisto beni immateriali “Industry 4.0”
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla Legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
- Nella misura del 20% del costo;
- Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- il bene deve essere acquistato entro il 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato da SPEA e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
2) Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni;
- per gli investimenti in beni “4.0” è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, come da definizione della Circolare n.4/E del 30.03.2017: “capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad.es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute e sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP)”;
- nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione, ovvero una dicitura quale “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”;
- per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia tecnica asseverata.
3) Quali sono le caratteristiche dei Tester SPEA che lo rendono un bene per il quale è possibile usufruire dei benefici fiscali previsti?
A seconda dei diversi tipi di utilizzo nei processi produttivi, i Tester SPEA rientrano nell’elenco dei beni Industry 4.0 per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione, come riportato al punto 12, pagina 88/110 della Circolare n. 4/E del 30.03.2017, alla voce “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – ovvero:
A. Stazioni di testing, validazione, collaudo e calibratura
Compreso in: Altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.
B. Macchine per il collaudo dei prodotti realizzati
Compreso in: Sistemi per l’ispezione, ad esempio macchine per il collaudo dei prodotti realizzati in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro o micro e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale.
Funzione di Interconnessione a sistemi di gestione della produzione
- i Tester SPEA sono interconnettibili con sistemi di gestione della produzione tramite Interfaccia Ethernet con protocollo TCP/IP;
- identificazione macchina tramite indirizzo IP;
Informazioni scambiate con sistemi di gestione e altre macchine
- risultati del collaudo e della calibratura;
- errori individuati sull’oggetto collaudato;
- stato macchina;
- anomalie macchina;
- comandi da remoto;
- telediagnosi.
4) Quali passi deve intraprendere un Cliente che acquista un Tester SPEA per usufruire del beneficio fiscale previsto da Industry 4.0?
Una volta acquistato il Tester SPEA, il Cliente è tenuto a:
- produrre perizia tecnica (asseverata qualora il valore superi i 300k €) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato eventualmente corredata di un’analisi tecnica come da circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4 (§ 6.3);
- inviare comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico (le cui modalità saranno definite da apposito DM);
- conservare la documentazione idonea (fatture e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni) a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
SPEA rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione.